Vigili Volontari

Cerca

Vai ai contenuti

Statuto

DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA


Il ventidue giugno millenovecentonovantanove, in Roma, in via Angelo Brofferio, n.3.
Innanzi a me dottor Antonio Caruso, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente
- Ghinozzi Anna Maria, nata a Firenze il 13 novembre 1922, domiciliata a Roma, via Tripoli, n. 28, pensionata, codice fiscale GHN NMR 22S53 D612P-
Detta costituita, della cui identità personale io notaio sono certo, rinunzia con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, mi dichiara esatti i dati riportati in epigrafe, mi dichiara di agire nella qualità di vice presidente del consiglio direttivo dell’associazione denominata “ORGANIZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE”, sede in Roma, via Tuscolana, n.966, codice fiscale 97142840582, costituita con scrittura privata registrata presso l’ufficio del registro di Roma in data 21 agosto 1997, al n. G/21433 in esenzione d’imposta, e mi chiede di depositare i miei atti, affinché proceda alla registrazione e al rilascio di copie autentiche, lo statuto della predetta associazione nella sua redazione aggiornata il documento suddetto, composto di due fogli scritti su facciata otto, si allega al presente atto sotto la lettera “A”.
La costituita autorizza il rilascio di copie su richiesta di chiunque.
Le spese del presente atto e formalità dipendenti sono a carico dell’associazione.
La costituita mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.
Di quest’atto, da me scritto in parte con sistema elettronico e in parte a mano su fogli uno per facciata due, ho dato lettura alla costituita che lo approva.
Firmato:

Anna Maria Ghinozzi

Antonio Caruso (segue impronta del sigillo)

Copia conforme all’originale e a quanto allegato nei miei rogiti.


Allegato “A” all’atto Repertorio n.12905 Raccolta n. 2039

STATUTO
Art. 1) E’ costituita, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile, l’associazione denominata “ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE”.
L’associazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’associazione si ispira agli ideali della Costituzione della repubblica Italiana e a quelli dell’Unione Europea, nonché allo spirito di azione nella salvaguardia della vita umana e dei beni comuni e ai principi della convivenza pacifica e nel più ampio pluralismo democratico, nel rispetto delle norme e degli indirizzi degli enti istituzionali preposti.
L’associazione ha sede in Roma, in via Tuscolana, 966.
Art. 2) L’associazione non ha fini di lucro, è apolitica, non privilegia alcuna fede religiosa, non svolge attività di impresa e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile, culturale, assistenziale, sanitaria e di primo soccorso, sia in situazioni di emergenza sia in normalità. Essa si propone di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari ovvero a componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.
L’associazione effettua iniziative di protezione civile, in special modo nei settori: ambientale; sanitario; culturale, sociale, didattico, di prevenzione.
A)Ambientale:
- studio e prevenzione in genere; antincendio; salvaguardia coste e bagni; controllo e tutela patrimoni artistici di interesse archeologico; controllo inquinamenti di diversa natura; controllo e salvaguardia fauna, flora e loro potenziamento; progetti ed eventuali realizzazioni di opere per salvaguardare l’ambiente e strutture già esistenti con adeguamento ai comportamenti della popolazione nelle zone a rischio.
B)Sanitario:
- studio e prevenzione; soccorso e assistenza con vari mezzi dell’organizzazione, quali aeromobili, mezzi navali, via terra e attrezzature speciali; monitoraggio al livello nazionale per l’assistenza in tempo reale per ovviare alla non disponibilità da parte delle strutture; corsi di formazione sanitario di primo soccorso e presidi sanitari.
C)Culturale;
- manifestazioni in genere di tipo folcloristico; sportivo; spettacoli; rassegne; mostre; trasmissioni televisive e radiofoniche; sensibilizzazione sulla protezione civile; attività dei volontari; divulgazione a mezzo stampa, Tv, radio.
D)Sociale:
- assistenza anziani, disabili fisici e psichici, infanzia, disadattati, tossico dipendenti; creazione ed aggregazioni di gruppi per l’ampliamento dell’organizzazione; donazioni sangue, organi, etc.
E)Didattico.
- formazione per i relatori; formazione per i volontari con l’organizzazione dei corsi; corsi di primo soccorso; corsi di protezione civile e per le unità cinofile; corsi di assistenza bagnanti acque interne e marine; corsi di assistenza sociale; corsi di tipo sportivo per tutte le discipline amatoriali ed agonistiche; ogni forma di iniziative indirizzate allo sviluppo culturale con la gestione di corsi nelle scuole e presso la popolazione civile mediante la realizzazione e produzione di programmi didattici e multimediali, pubblicazioni, filmati ed ogni forma di comunicazione audiovisiva e radiofonica; corsi di formazione professionale, aggiornamenti tecnico-scientifici, arti e mestieri, possibilità di istruire i cittadini al comportamento nelle zone a rischio.


F)Prevenzione:
gestione e coordinamento degli interventi in caso di calamità naturali, civili, industriali, incendi, manifestazioni di ogni tipo: formazione del personale volontario e non, con frequenza ai corsi di sub alpinismo; speleologia; addestramento unità cinofile; volo; antincendio; viabilità; radiocomunicazione; prevenzione catastrofi e incendi; sensibilizzazione pubblica; monitoraggio del territorio; valutazione di possibili collaborazioni di strutture esterne in genere, canali diversi e produttivi per l’organizzazione nell’ambito delle pubbliche relazioni.
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
L’associazione riconosce e collabora con altre organizzazioni nazionali ed europee aventi gli stessi scopi, salvaguardando la propria autonomia.
Art.3) L’associazione ha durata illimitata e l’eventuale e volontario scioglimento è disciplinato dal successivo articolo 12.
Art.4) Il patrimonio dell’associazione è costituito da :
-dalle contribuzioni degli associati ;
-dalle liberalità, anche testamentarie, a favore dell’associazione;
-dalle contribuzioni di persone ed enti privati, ivi comprese le erogazioni liberali di cui all’articolo 60 comma 2, lettera a) del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 e successive modifiche ed integrazioni;
-dai proventi delle iniziative promosse dal consiglio direttivo;
-dai contributi pubblici, erogati dallo stato e/o da altri enti pubblici, a qualunque titolo, cui l’associazione risultasse aver diritto in dipendenza dello svolgimento della propria attività.
Spetta al consiglio direttivo decidere degli investimenti del patrimonio.
In ogni caso l’associazione non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione medesima.
I beni, attrezzature e mezzi di qualsiasi genere acquistati tramite risorse delle sedi periferiche anche se provenienti da Comuni, Province e Regioni, o da altri enti, pur di proprietà dell’associazione, saranno custoditi e gestiti in piena autonomia dalle sedi periferiche.
Art. 5) Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.
Gli associati o soci dell’associazione si dividono in :
soci promotori : sono le persone che hanno partecipato all’atto costitutivo;ordinari: sono le persone, le associazioni, gli enti, che aderiscono all’associazione e versano la quota associativa determinata dal consiglio direttivo.sostenitori: sono coloro che versano una contribuzione annua il cui minimo viene periodicamente dal consiglio direttivo;benemeriti: sono le persone, le associazione e gli enti ai quali il consiglio direttivo attribuisce tale qualifica in riconoscimento del contributo dato all’associazione con lasciti, donazioni, o attività personali.
L’attribuzione della qualifica di socio spetta insindacabilmente al consiglio direttivo.
La qualifica di socio è perpetua salvo le dimissioni o la decadenza deliberata dal Consiglio direttivo per giusta causa. In particolare il consiglio direttivo potrà far decadere dalla qualifica di socio ordinario i soggetti la cui attività non risulti più compatibile con le linee generali a cui si ispira l’associazione.
Tutti gli associati, il cui numero è illimitato, hanno comunque eguali diritti e voto.
La qualità di associato non è trasmissibile.
Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso di quote o di contributi né potranno chiedere indennizzi o riparti di eventuali beni sociali.
Gli associati hanno il dovere di cooperare al potenziamento e sviluppo morale ed istituzionale dell’associazione nonché all’osservanza del regolamento approvato dall’associazione.
Possono collaborare anche con il proprio lavoro senza pretendere alcunché per dette prestazioni.
Sono considerati volontari nel quadro delle leggi dello stato. Le cariche dell’associazione sono completamente gratuite, salvo la possibilità di rimborso delle spese documentate ed autorizzate dai competenti organi d’appartenenza .
6) I soci dell’associazione si organizzano sul territorio, secondo le proprie esigenze, in “distaccamenti”, strutture amministrative autonome dell’associazione.
I distaccamenti sono:
- l’assemblea;
- il consiglio direttivo;
- i coordinatori regionali e provinciali;
- il collegio dei revisori;
- il collegio dei probiviri.
I distaccamenti comunali godono di una propria autonomia organizzativa e patrimoniale, si costituiscono con proprio atto costitutivo che deve riportare espressa accettazione dei principi informatori dello statuto dell’associazione ed eleggono il loro comitato direttivo, presidente e segretario, i quali durano in carica cinque anni.
Devono indire assemblea ordinaria annuale con presentazione ed approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, con il parere non vincolante dei revisori e del consiglio direttivo centrali.
I coordinatori provinciali e regionali sono eletti dai comitati direttivi comunali, il loro verbale elettivo deve riportare espressa accettazione dei principi informatori dello statuto. I coordinatori provinciali e regionali curano i rapporti con enti ed istituzioni, nominano i quadri dirigenti presso gli osservatori delle regioni e di altri enti.
Mantengono contatti con il consiglio direttivo centrale per il coordinamento dei criteri operativi territoriali specie durante le emergenze e calamità. Partecipano al coordinamento delle iniziative sia in emergenza sia durante la fase di ripristino della normalità.
I coordinatori regionali possono su richiesta o per esigenze particolari prendere parte ai lavori del consiglio direttivo centrale.
I distaccamenti esteri organizzati secondo le proprie esigenze territoriali e nazionali, eleggono un rappresentante in seno al consiglio direttivo centrale e si rinnovano ogni cinque anni.
Il consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea ogni cinque anni.
Art.7) Spettano all’assemblea la nomina dei componenti del consiglio direttivo nonché del presidente e del segretario, le delibere di modifica dello statuto, la nomina del collegio dei revisori, la nomina del collegio dei probiviri e l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo.
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale ed i soci benemeriti .
L’assemblea è convocata dal presidente.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.


Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
L'assemblea è convocata mediante avviso scritto affitto nella sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.
Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri dieci associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Art.8) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri nominati dai soci, a maggioranza relativa. Il consiglio dura in carica cinque anni e comunque sino alla nomina dei successori.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, il consiglio direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea , la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che li ha cooptati.
Il consiglio direttivo ha la facoltà di nominare commissioni scientifiche ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansione ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma6 dell'art.10 e del D.Lgs.4 dicembre 1997, n. 460.
Il consiglio direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal presidente.
Il consiglio direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, anche recapitata a mano. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o telefax inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione .
Al consiglio spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione senza eccezioni di sorta .
Il consiglio esamina i bilanci ed i rendiconti consuntivi e preventivi di tutte le sedi territoriali, dei distaccamenti comunali ed esteri .
Può chiedere delucidazioni sui bilanci e rendiconti dei vari distaccamenti e, in caso di irregolarità, interviene per le rettifiche necessarie e l'adozione di provvedimenti in conformità della legge.
Il consiglio coordina tutte le attività periferiche in sinergia con le strutture locali e assume pieni poteri in caso di emergenza nell'ambito delle procedure di attivazione per il coordinamento dell'operatività, in accordo con le forze istituzionali e le autorità locali.
Il consiglio cura i rapporti con tutte le istituzioni, nomina i quadri dirigenti nelle commissioni di enti dello stato e nazioni europee. Sottoscrive convenzioni e contratti con enti pubblici e privati finalizzati allo sviluppo degli obiettivi dell'associazione e organizza tutte le forme di iniziative per meglio qualificare la struttura stessa dell'ente .
Al segretario del consiglio competerà l'onere della redazione dei verbali del consiglio e dell'assemblea, nonché la tenuta dei libri dell'associazione e la conservazione della documentazione non contabile .
Al tesoriere competerà la tenuta della contabilità dell'associazione, la predisposizione dei mandati di pagamento e la conservazione di ogni documento contabile dell'associazione stessa; il tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare gli associati morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.
Sull'ammissione e l'esclusione dei soci decide il consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Sono valide le deliberazioni, ancorché non assunte in riunioni, quando consti la maggioranza assoluta espressa per iscritto.
Al presidente del consiglio direttivo spettano la rappresentanza e la firma dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con incondizionata facoltà di nominare anche procuratori e mandatari.
In caso di urgenza egli esercita tutti i poteri del consiglio che deve essere convocato per la ratifica, fermi gli effetti nei confronti dei terzi.
Il consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega e la sua durata, può anche conferirli,nei limiti dell0ordinaria amministrazione, al segretario o ad estranei, stabilendo la durata del conferimento: il tutto con firma singola o abbinata.
Non possono formare oggetto di delega o di conferimento i poteri di ammettere o escludere i soci, quello di formare il regolamento ed il rendiconto, quello di disporre di beni immobili e diritti immobiliari.
Art.9) L'assemblea nomina, scegliendo tra persone esperte di amministrazione, un collegio dei revisori dei conti composto di tre persone.
Essi durano in carica per un quinquennio e comunque sino alla nomina dei successori.
Il collegio nomina nel suo seno il presidente.
Il collegio:
- vigila sulla tenuta dei conti dell'associazione;
- esprime all'assemblea il parere anche verbale sui conti consuntivo e preventivo predisposti dal consiglio direttivo;
- dà pareri non vincolanti al consiglio direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio.
Per il funzionamento dell'organo si rinvia alla normativa dettata per il consiglio direttivo, in quanto applicabile .
Art.10) Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e l'associazione, dovrà essere rimessa alla decisione di un collegio di tre probiviri nominati dall'assemblea ogni cinque anni. Essi giudicano quali amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Per il funzionamento dell'organo si rinvia alla normativa dettata per il consiglio direttivo, in quanto applicabile.
Art.11) L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile il consiglio direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.2 .
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art.12) L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c. :
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato come previsto dall'articolo 7.

La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri.
Art.13) Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell’associazione è il “ Libro degli associati ” che, numerato e vidimato da due associati, sarà diviso in tre parti in ciascuna delle quali saranno indicati i diversi tipi di associati, con generalità e residenza, la data delle loro iscrizioni all’associazione, le dimissioni, le esclusioni ed il passaggio da una categoria all’altra di associato.
Il consiglio direttivo potrà però istituire il “ Libro dei verbali delle assemblee “ ed il “ Libro dei verbali del Consiglio direttivo “.
Ove fossero istituiti, tali libri, per far prova rispetto agli associati ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati.
In mancanza di tali libri, i verbali del consiglio direttivo e dell’assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal presidente e dal segretario dell’adunanza e saranno conservati a cura del segretario del consiglio direttivo .
Art. 14) Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge.



Vigili Volontari | Chi siamo | Difesa Ambiente | Formazione | Statuto | Atto costitutivo | Modulistica | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu